Le persone che lavorano in un Paese dell'UE, vivono in un altro e si spostano ogni giorno (o almeno una volta alla settimana) tra i due sono considerate lavoratori transfrontalieri.
La legge applicabile a questa persona è quella di entrambi i Paesi. Nel Paese in cui lavora si applica la legislazione in materia di lavoro, imposte sul reddito e previdenza sociale, mentre nel Paese in cui vive deve occuparsi delle questioni relative alla residenza e alla maggior parte delle imposte, come quella sul patrimonio.
Per rendere più comprensibile questa figura, l'Unione Europea fornisce due esempi pratici:
Esempio 1: cittadino olandese che ha lavorato in Germania come pendolare transfrontaliero.
Evelien è olandese e ha lavorato in Germania su base transfrontaliera per dieci anni. Durante questo periodo ha sottoscritto una pensione privata tedesca e ha ricevuto un assegno di risparmio pensionistico dal governo tedesco.
Quando andò in pensione, l'amministrazione tedesca pretese la restituzione di tutti i sussidi versati in quei dieci anni. Il motivo addotto è che aveva smesso di pagare le tasse in Germania. Ma non appena ha smesso di lavorare in Germania, Evelien ha dovuto pagare le tasse nei Paesi Bassi, il suo Paese di residenza.
Evelien si è rivolta ai tribunali tedeschi, che le hanno dato ragione perché, in quanto lavoratrice frontaliera, aveva diritto alle prestazioni, considerate come prestazioni integrative. Evelien non ha dovuto rimborsare le prestazioni.
Esempio 2: una persona residente in Italia che lavora in Francia.
Rosita vive in Italia con il marito e i tre figli, ma lavora in Francia. Quando acquista i biglietti del treno, chiede uno sconto per famiglie numerose, ma le viene rifiutato perché né lei né i suoi figli vivono in Francia. Tutti i lavoratori dell'UE con famiglie numerose (tre o più figli in molti Paesi) hanno diritto a uno sconto sui biglietti ferroviari nel Paese in cui lavorano dal momento in cui iniziano a lavorare, purché lo sconto si applichi ai cittadini di quel Paese.