L'Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro

Temática

La Confederazione europea dei sindacati (CES), l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE) / l'Associazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UNICE/UEAPME) e il Centro europeo per le imprese pubbliche (CEEP) hanno firmato il 16 luglio 2002 un accordo quadro sul telelavoro per dare maggiore sicurezza ai telelavoratori dipendenti nell'Unione europea. Questo accordo è particolarmente importante perché è il primo accordo europeo stabilito dalle stesse parti sociali.

L'obiettivo era quello di sviluppare un quadro generale a livello europeo per le condizioni di lavoro dei telelavoratori e di conciliare le esigenze comuni di flessibilità e sicurezza dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'accordo ha dato ai telelavoratori la stessa protezione generale dei lavoratori che lavorano nei locali dell'azienda.

L'accordo definisce il telelavoro come una forma di organizzazione e/o di esecuzione del lavoro che utilizza le tecnologie dell'informazione, nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui il lavoro, che avrebbe potuto essere eseguito anche nei locali del datore di lavoro, viene di solito eseguito fuori dai locali del datore di lavoro..

L'accordo ha evidenziato una serie di aree chiave in cui le specificità del telelavoro devono essere prese in considerazione:

  • La natura temporanea del telelavoro: il telelavoro è volontario per il dipendente e per il datore di lavoro. Il telelavoro può far parte della descrizione iniziale del dipendente o può essere accettato volontariamente in seguito.
  • Le condizioni di lavoro: i telelavoratori hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori. Questi diritti sono garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi applicabili. Potrebbero essere necessari accordi specifici per tenere conto delle peculiarità del telelavoro.
  • Protezione dei dati: spetta al datore di lavoro adottare le misure necessarie per garantire la protezione dei dati utilizzati e trattati dal telelavoratore per scopi professionali. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore di eventuali restrizioni all'uso dell'apparecchiatura e delle sanzioni previste in caso di inosservanza.
  • Privacy: il datore di lavoro deve rispettare la privacy del telelavoratore. Se è presente un mezzo di sorveglianza, deve essere conforme alla direttiva 90/270/CEE sugli schermi.
  • Attrezzature per l'attività: il datore di lavoro deve generalmente fornire, installare e mantenere le attrezzature necessarie per il telelavoro regolare, a meno che il telelavoratore non usi le proprie attrezzature.
  • Salute e sicurezza: il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza sul lavoro del telelavoratore in conformità alla direttiva 89/391/CEE e alle direttive individuali, alle leggi nazionali e ai contratti collettivi pertinenti. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori e/o le autorità competenti avranno accesso al sito di telelavoro, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali.
  • Organizzazione del lavoro: spetta al telelavoratore gestire l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. Il carico di lavoro e i criteri di prestazione del telelavoratore sono equivalenti a quelli di lavoratori analoghi che lavorano nei locali del datore di lavoro.
  • La formazione dei telelavoratori: i telelavoratori hanno lo stesso accesso alla formazione e alle opportunità di carriera dei lavoratori analoghi nei locali del datore di lavoro e sono soggetti alle stesse politiche di valutazione degli altri lavoratori.
  • Diritti collettivi dei telelavoratori: i telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori nei locali del datore di lavoro. La comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori non deve essere ostacolata.

Contesto

Questo accordo ha contribuito direttamente alla strategia definita dal Consiglio Europeo di Lisbona e al passaggio a un'economia e a una società basate sulla conoscenza, in linea con gli obiettivi fissati a Lisbona.

Nel luglio 1997, la Commissione europea ha adottato una serie di raccomandazioni politiche sulla dimensione sociale e del mercato del lavoro della società dell'informazione. Queste raccomandazioni includevano l'impegno a promuovere il telelavoro in Europa e a esplorare il telelavoro all'interno della Commissione.

Nel 1998, la Direzione Generale per l'Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità e la Direzione Generale per la Società dell'Informazione hanno lanciato un progetto pilota. Il progetto prevedeva tre forme di telelavoro a tempo parziale: telelavoro alternato tra l'ufficio normale e un ufficio a casa, telelavoro mobile durante le missioni ufficiali e lavoro ad hoc in un altro edificio della Commissione.