Accordo per evitare la doppia imposizione tra Spagna e Irlanda

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Le convenzioni contro la doppia imposizione sono generalmente istituite per evitare di essere tassati due volte. Queste situazioni possono verificarsi per vari motivi, ad esempio se si vive in un Paese dell'UE e si lavora in un altro, se si lavora all'estero per un breve periodo, se si vive e si cerca un lavoro all'estero e se si è in pensione in un Paese e si riceve una pensione da un altro.

In queste situazioni sarete soggetti alle norme fiscali del vostro Paese di residenza, motivo per cui vengono firmate convenzioni contro la doppia imposizione per evitare che siate tassati due volte.

Come regola generale, le disposizioni della Convenzione devono essere consultate per determinare i poteri impositivi di ciascuno Stato e, se del caso, le misure applicabili per attenuare la doppia imposizione.

Le convenzioni elencano i tipi di reddito e prevedono i poteri impositivi di ciascuno Stato firmatario in relazione a ciascun tipo di reddito:

  • In alcuni casi, la competenza esclusiva per il Paese di residenza del contribuente.
  • In altri casi, la competenza esclusiva per il Paese di origine del reddito.

Infine, e solo in alcuni casi, il potere è condiviso tra i due Paesi: entrambi possono tassare lo stesso reddito, ma con l'obbligo, in generale, per il Paese di residenza del contribuente di adottare misure per evitare la doppia imposizione.

Il trattato tra Spagna e Irlanda è stato firmato il 10 febbraio 1994 e si applica alle imposte sul reddito e sulle plusvalenze prelevate da ciascuno degli Stati contraenti.

Forniamo due casi pratici per dare una visione più specifica delle implicazioni degli accordi sulla doppia imposizione, tenendo presente che la casistica è ampia e ogni situazione è diversa, per cui in caso di dubbio è necessario rivolgersi alle autorità fiscali del Paese di residenza o dell'emittente del pagamento, oppure a un consulente fiscale specializzato in fiscalità internazionale.

Caso 1:

Un'azienda con sede in Irlanda vuole assumere un lavoratore residente in Spagna come telelavoratore. La società è residente fiscalmente in Irlanda e non svolge alcuna attività in Spagna, né ha una filiale, un'agenzia o qualsiasi altro tipo di stabilimento. Allo stesso modo, e secondo i dati forniti nella consultazione, i lavoratori che ricevono la retribuzione dalla società irlandese sono residenti fiscali in Spagna, e questa è la premessa su cui si basa la risposta alla domanda posta.

In generale, il reddito derivante dal telelavoro da una residenza privata in Spagna, anche se il reddito derivante da tale lavoro è per una società irlandese e i dipendenti sono considerati residenti fiscali in Spagna, sarà tassato solo in Spagna, in quanto il lavoro è svolto in Spagna.

È importante sottolineare che la considerazione della residenza fiscale è quella di rimanere almeno 183 giorni in Spagna nel caso del lavoratore al fine di beneficiare di questo caso particolare, è possibile consultare la fonte qui indicando la domanda: Domanda n. V3286-17.

Caso 2:

Un dipendente di una società irlandese, residente in Irlanda e trasferitosi in Spagna nel 2020, continua a lavorare per la stessa società irlandese sotto forma di telelavoro, recandosi sporadicamente in Irlanda per lavoro.

Il reddito derivante dal lavoro svolto a distanza in Spagna per la società irlandese, dato che il lavoro è svolto dalla sua abitazione privata in Spagna come telelavoratore, anche se i frutti di tale lavoro sono per la società irlandese, e il lavoro è svolto in Spagna in quanto egli è residente fiscale in Spagna, sarà tassato solo in Spagna. In questo caso non è rilevante dal punto di vista legale o fiscale che i frutti del lavoro siano ricevuti dalla società irlandese.