Accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione tra Irlanda e Italia

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Le convenzioni contro la doppia imposizione sono generalmente istituite per evitare di essere tassati due volte; queste situazioni possono verificarsi per vari motivi, ad esempio se si vive in un Paese dell'UE e si lavora in un altro, se si lavora all'estero per un breve periodo, se si vive e si cerca lavoro all'estero o se si è in pensione in un Paese e si riceve una pensione da un altro.

Nel caso dell'Irlanda e dell'Italia, e come vedremo, riguarda anche le plusvalenze realizzate da cittadini irlandesi residenti in Italia per un periodo di tempo.

In queste situazioni sarete soggetti alle norme fiscali del vostro Paese di residenza, motivo per cui vengono firmate convenzioni per evitare la doppia imposizione.

Come regola generale, è necessario fare riferimento alle disposizioni della Convenzione per determinare i poteri impositivi di ciascuno Stato e, se del caso, le misure applicabili per attenuare la doppia imposizione. Le convenzioni elencano alcuni tipi di reddito e prevedono, per ogni tipo di reddito, i poteri impositivi di ciascuno Stato firmatario:

  • In alcuni casi, la competenza esclusiva per il Paese di residenza del contribuente,
  • In altri casi, potere esclusivo per il Paese di origine del reddito,
  • Infine, e solo in alcuni casi, potere condiviso tra i due Paesi, con entrambi che possono tassare lo stesso reddito, ma con l'obbligo, in generale, per il Paese di residenza del contribuente di adottare misure per evitare la doppia imposizione.

L'accordo tra Irlanda e Italia, è stato firmato l'11 giugno 1971 e si applica alle imposte sul reddito e sulle plusvalenze dovute da ciascuno degli Stati contraenti. Forniamo un caso specifico per dare una visione più concreta delle implicazioni delle convenzioni contro la doppia imposizione, tenendo presente che la casistica è ampia e ogni situazione è diversa, per cui in caso di dubbio è necessario rivolgersi alle autorità fiscali del Paese di residenza o dell'emittente del pagamento, oppure a un consulente fiscale specializzato in fiscalità internazionale. Il caso presentato è anche un chiaro esempio di come sia conveniente e necessario rivolgersi a un professionista in questo tipo di casi.

Caso di applicazione della Convenzione tra Irlanda e Italia. Caso Kinsella

La ricorrente in questo caso era Lorraine Kinsella, nuora del fondatore di Ryanair. Il caso è sorto a causa di un presunto schema di elusione fiscale messo in atto in relazione alla vendita di azioni Ryanair da parte di Kinsella per un corrispettivo di 19 milioni di euro (27,7 milioni di dollari); tuttavia, Kinsella ha pagato meno di 40.000 euro di tasse in Italia, dove era residente fiscale al momento della vendita delle azioni.

Lorraine Kinsella ha vinto la causa contro il fisco irlandese per la vendita di azioni e ha pagato le tasse in Italia a un'aliquota inferiore rispetto a quella irlandese, in quanto ha dichiarato di essere residente lì al momento della vendita delle azioni. L'Alta Corte ha concordato con la sua interpretazione della legge, contrariamente alla posizione dell'Agenzia delle Entrate irlandese, che inizialmente e secondo la sua interpretazione riteneva che la plusvalenza fosse coperta dalla convenzione sulla doppia imposizione, ma alla fine, vista l'entità della transazione, ha fatto marcia indietro e ha interpretato la convenzione sulla doppia imposizione.

In questo caso il Fisco irlandese ha perso contro il parere del giudice che ha affermato che la Convenzione contro la doppia imposizione firmata tra Italia e Irlanda nel 1971 deve essere applicata anche alle plusvalenze, creando così un precedente, e ha confermato che il Fisco può interpretare le norme in modo diverso dall'interessato che alla fine si è rivolto al tribunale per far valere il criterio della residenza fuori dal Paese per un periodo più lungo di quello richiesto e per dimostrare la residenza temporanea in Italia.